Il Capo II-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali” (di seguito anche solo “Decreto-Legge”), si prefigge lo scopo di definire prime misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell’area flegrea, nel territorio di alcuni Comuni o parti di Comuni della Città metropolitana di Napoli.
In particolare, le disposizioni ivi previste disciplinano l’attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:
- al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del Piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;
- alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.
Nello specifico delle misure relative al patrimonio edilizio pubblico, in base alle previsioni dell’articolo 9-ter, comma 2, del Decreto-Legge, il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei deve provvedere a predisporre, d’intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più Programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica.
Questi programmi devono essere redatti sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel Piano Straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, dando priorità all’attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.
I programmi devono altresì comprendere gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato Piano straordinario, ponendosi in piena continuità operativa con lo stesso. In tal senso, i Programmi di intervento previsti all’articolo 9-ter, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge costituiscono lo strumento operativo con cui finanziare ed attuare gli interventi individuati a seguito delle analisi, valutazioni e concertazioni del Piano straordinario di cui al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.
In coerenza con tale impianto normativo, si è provveduto alla composizione dei Programmi di interventi di riqualificazione sismica di edifici pubblici, di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lett. a), p.to 1, del Decreto-Legge, di seguito elencati, come risultato in esito all’istruttoria condotta congiuntamente con la Regione Campania e con i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, per l’individuazione dell’insieme degli interventi, riconosciuti critici e urgenti, a cui dare immediata attuazione, anche assicurandone la copertura finanziaria.
1° Programma di interventi di riqualificazione sismica di edifici pubblici
