Sistema di Mobilità

Il sistema di mobilità ha un ruolo centrale nella strategia di protezione civile connessa ai diversi rischi, vulcanico, sismico e bradisismico, che gravano sull’area dei Campi Flegrei. Il pronto, celere ed efficace allontanamento della popolazione costituisce infatti la misura primaria di protezione della vita umana in un contesto dove i fenomeni naturali a carattere calamitosi non risultano contenibili ne prevedibili in termini di estensione o magnitudo.

Tale assunto fonda la pianificazione di emergenza dell’area, delineata delle “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di  emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, con le quali è stata sancita, fatti salvi i dovuti  adattamenti relativi al territorio, la validità, anche per i Campi Flegrei, del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 2 febbraio 2015 relativo alle “Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale per  l’aggiornamento delle pianificazioni d’emergenza ai fini dell’evacuazione della popolazione della zona  rossa dell’area vesuviana”.

La pianificazione di emergenza si è quindi negli anni sviluppata tramite l’azione sinergica del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione Campania centrando azioni e attenzione sui percorsi per l’allontanamento assistito e per l’allontanamento autonomo della popolazione dalla zona rossa in relazione al rischio vulcanico dei Campi Flegrei, fino all’ultimo aggiornato avvenuto con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 187 del 19 aprile 2023.

Il riconoscimento di questa centralità del sistema di mobilità nella strategia di protezione civile dell’area, aveva già portata nel 1984 ad affidare con l’articolo 11, comma 18, della legge finanziaria 22.12.1984, n. 887, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità di Commissario Straordinario del Governo, la realizzazione di un “Programma per l’adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo”, conferendogli ai fini della sua attuazione i poteri derogatori previsti dall’articolo 84 della Legge n. 219 del 1981.

Gli obiettivi assunti dal “Programma” per il raggiungimento dei fini istituzionali fissati dal legislatore, come approvati dal Consiglio Regionale della Campania, con deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985, sono stati individuati nel:

  1. sostegno e potenziamento del trasporto ferro – gomma, pubblico e in concessione;
  2. ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
  3. creazione dell’intermodalità dei trasporti;

da realizzarsi mediante interventi atti a conseguire:

  • il potenziamento delle reti ferroviarie interessanti il territorio oggetto di intervento nonché la realizzazione di nuove reti ferroviarie;
  • la sistemazione della rete viaria esistente e la realizzazione di nuovi assi di collegamento;
  • la creazione di strutture di supporto ai servizi ed incentivazione e contributi ai Concessionari di pubblici servizi;
  • il coordinamento per la funzionalità dell’intero sistema di trasporto Pubblico – Privato.

Per la realizzazione delle opere di sistemazione viarie, ricomprese nel Programma ex lege n. 887 del 1984, con ordinanza commissariale n. 855 del 19 gennaio 1987, fu approvato un bando per l’individuazione dei soggetti idonei, anche sotto il profilo tecnico – imprenditoriale, alla progettazione e realizzazione di strade dell’Area Flegrea interessata dalla recrudescenza del fenomeno bradisismico.

Con successiva ordinanza commissariale n. 1085 del 27 luglio 1987 furono individuate le imprese ritenute idonee per il prosieguo delle procedure di affidamento in concessione delle opere di cui sopra.

I soggetti qualificatisi, individuati con la succitata ordinanza n. 1085 del 1987, inoltrarono istanza per l’affidamento congiunto della concessione, dichiarandosi disponibili alla costituzione di un unico Consorzio.

Con ordinanza commissariale n. 1232 del 14 novembre 1987, il Presidente Commissario, atteso che il capo V, lettera e) del Bando di prequalificazione di cui all’ordinanza n. 855 del 1987, prevedeva la facoltà del Concedente di disporre l’ulteriore aggregazione in Consorzi/Associazioni, affidò ai già menzionati soggetti la concessione in questione sub condizione di costituzione, entro, 10 giorni dalla notifica del provvedimento di affidamento, di apposito Consorzio.

Con convenzione n. 763 rep. del 1° dicembre 1987, è stata, quindi, sottoscritta con il costituito Consorzio Copin il relativo disciplinare di concessione che prevedeva lo sviluppo progressivo della concessione in ragione dei finanziamenti che si sarebbero resi progressivamente a tal fine disponibili.

Con ordinanza n. 25 del 2 febbraio 1989, furono approvati gli interventi da realizzare con un primo finanziamento costituiti da:

  1. via Bellavista;
  2. via Campana – Montagna spaccata;
  3. Quadrivio Arco Felice;
  4. sistemazione di piazza Capomazza/via Fascione.

Le modalità di esecuzione delle opere affidate hanno avuto successivi sviluppi, disciplinati con atti aggiuntivi (convenzioni nn. Rep. 9/1990 – Rep. 17/1992 – Rep. 26/1997 – Rep. 29/2000 – Rep. 6/2006 – Rep. 8/2006), con i quali si è proceduto alla ricognizione e alla ridefinizione degli interventi affidati in concessione.

Inoltre, in considerazione del continuo rinvenimento di preesistenze archeologiche nel corso dei lavori, al fine di coniugare le esigenze di realizzazione dei lavori stessi con la salvaguardia e la valorizzazione dell’enorme patrimonio archeologico e culturale esistente, nel rispetto delle linee programmatiche, è stata affidata, con convenzione Rep. 16 del 16 novembre 1992 al medesimo concessionario, la realizzazione di un “Parco Archeologico” nelle aree interessate dai lavori stradali, opera la cui realizzazione è emersa come una vera e propria esigenza alla luce delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, In tale contesto, è, altresì, emersa l’esigenza di intervenire in quelle aree che, interessate all’esecuzione di opere previste dal Piano, hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare di urgenti interventi per provvedere alla messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica; interventi affidati con convenzioni nn. Rep. 28/2000 – Rep. 1/2002 – Rep.5/2006, atti aggiuntivi alla convenzione Rep. 16/1992.

Nell’anno 2006, con convenzione n. 6 Rep. del 2 maggio 2006, l’Amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell’articolo 16, punto 6, del decreto legislativo 20.08.2002, n. 190, ha previsto la possibilità di adeguare la concessione affidata al Consorzio Copin, alla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 190, mediante l’applicazione analogica della normativa disciplinante l’istituto del general contracting.

In adempimento delle pattuizioni di cui all’art. 6 della Convenzione n. 6 del 2006, il Concessionario, per l’esecuzione dei lavori, ha costituito la Società di progetto Copin s.p.a. che con successivi atti si è trasformata in Copin 2 s.p.a.

Infine, con apposito Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGED (Allegato 4 – Tab. A e B) , il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex articolo 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984 per l’attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.04.1994 e successive proroghe e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 887 del 1984, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l’attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all’articolo 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984.

Con successivi atti applicativi nn. 9, 10, 11 stipulati in data 29 novembre 2006, con la costituita società di Progetto Copin s.p.a., è stata dettata la disciplina esecutiva delle opere, la cui copertura finanziaria è stata assicurata nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità nella Regione Campania”:

  • Piano viario Area Flegrea (Convenzione n. 9/2006)
  • Int C 11 – 1° lotto – Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in Via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con Via Campana;
  • Int. C 4 – Realizzazione di un sottopasso svincolo Via Campi Flegrei della strada di penetrazione A;
  • Int. C 15 – Realizzazione cavalcavia linea ferroviaria FS in Via Campana – Parco De Luca;
  • Int C 10 – Secondo stralcio del Parco Archeologico di Pozzuoli, relativamente alle opere di completamento naturale e a garanzia della funzionalità di quelle già realizzate (convenzione n. 10/2006);
  • Prosecuzione opere di bonifica ex Depositi POL. (convenzione n. 11/2006)

Da ultimo, sempre nell’ottica di completamento del programma, con i finanziamenti disposti con deliberazione CIPE n. 104 del 6.11.2009 e delibere di Giunta Regionale nn. 39 del 24.02.2014 e 199 del 5.6.2014 fu possibile prevedere la realizzazione del 2°lotto dell’Intervento C 11 “Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli”.

In particolare:

  • 1° stralcio (finanziamento Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – delibera CIPE 104/2009) – Atto applicativo della convenzione n. 6/2006 Rep.2 del 4 aprile 2012 – Atto aggiuntivo alla convenzione n. 2/2012 Rep. 3 dell’11 settembre 2014;
  • 2° stralcio (finanziamento regionale – delibere nn. 39 e 199 del 2014) – Atto applicativo della convenzione n. 6/2006 Rep. 4 del 2 ottobre 2014.

Tale impianto amministrativo, che ha condotto il lungo percorso di adeguamento infrastrutturale dell’area dei Campi Flegrei, è stato in ultimo rivisto dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali” che, con il comma 12 dell’articolo 9-ter, ha abrogato il comma18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, prevedendo l’assegnazione a nuova titolarità del coordinamento dell’attuazione degli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale, anche al fine di garantire continuità ai loro processi di attuazione.

Tale assegnazione, ai sensi del comma 13 dell’articolo 9-ter del decreto-legge citato, è da effettuarsi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individuino:

  1. sentito il Commissario straordinario per i Campi Flegrei, gli interventi non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo;
  2. sentiti il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli interventi in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario per i Campi Flegrei, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato nonché dell’esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.

La realizzazione degli interventi come sopra individuati ai sensi del comma 13, lettera a) e lettera b) dell’articolo 9-ter del Decreto-Legge può essere affidata al Commissario straordinario per i Campi Flegrei che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, anche subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione.

Atteso tuttavia la numerosità degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 887 del 1984 e la complessità della loro istruttoria tecnico-amministrativa necessaria ad accertare le condizioni disposte dal decreto-legge sopra citato, d’intesa con la Regione Campania e la Struttura commissariale ex art.11 della Legge 887/1984, sentiti i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, si è ritenuto di focalizzare il presente 1° Programma solo sugli interventi più urgenti, di immediata attuabilità e non già ricompresi nel programma ex L. n. 887 del 1984.

  • In particolare, si è ritenuto di attuare azioni immediate a garanzia della piena funzionalità del porto di Pozzuoli, anche in relazione ai collegamenti assicurati con l’isola di Ischia, e della migliore funzionalità ed affidabilità del collegamento della città di Pozzuoli nell’area di Via Campana con il sistema autostradale della Tangenziale di Napoli.

Con questo obiettivo, sono stati concertati ed individuati gli interventi del sistema di mobilità da inserire nel presente 1° Programma.

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